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Cassazione: i dati del tachigrafo possono provare l’eccesso di velocità

La Suprema Corte conferma che le registrazioni tachigrafiche possono essere utilizzate come fonte di prova per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità

| Pubblicato in News
Ordinanza Cassazione Civile 19147 2026 Uso dati cronotachigrafo V.1

La Corte di Cassazione, con ordinanza della Seconda Sezione civile n. 19147/2026, pubblicata l’11 giugno 2026, è intervenuta su un tema di particolare interesse per le imprese di autotrasporto: la possibilità di utilizzare le registrazioni del cronotachigrafo ai fini dell’accertamento dell’eccesso di velocità.

La vicenda trae origine da un verbale emesso dalla Polizia municipale di Alessandria nei confronti di un’impresa di autotrasporto, a seguito del rilevamento, tramite dati tachigrafici, della circolazione di un veicolo autoarticolato alla velocità di 96 km/h, a fronte del limite di taratura del limitatore di velocità pari a 90 km/h.

La società aveva contestato, tra l’altro, l’utilizzo dei dati del tachigrafo per accertare la violazione dell’art. 142 del Codice della Strada, sostenendo il contrasto tra la normativa nazionale e quella europea in materia di tachigrafi.

La Cassazione ha invece ritenuto fondato il ricorso del Comune, affermando che la disciplina dell’Unione europea non contiene alcun divieto, né espresso né implicito, di utilizzare le risultanze del cronotachigrafo ai fini dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Secondo la Corte, il Regolamento UE n. 165/2014 prevede espressamente che il tachigrafo registri anche la velocità del veicolo e che tali dati possano essere accessibili alle autorità di controllo competenti. Anche la Direttiva 2006/22/CE, relativa ai controlli sulle norme sociali nel trasporto su strada, richiama la possibilità di verificare gli eventuali superamenti della velocità autorizzata e, all’occorrenza, le velocità istantanee del veicolo registrate dall’apparecchio di controllo.

La Suprema Corte ha quindi chiarito che l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui considera fonte di prova anche le registrazioni del cronotachigrafo, non contrasta con il Regolamento UE n. 165/2014 né con la Direttiva 2006/22/CE.

Il principio affermato NON comporta una piena equiparazione del tachigrafo agli strumenti automatici di rilevamento della velocità, come gli autovelox, ma conferma che le registrazioni tachigrafiche possono costituire una fonte di prova utilizzabile nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, se correttamente acquisite e valutate.

Per le imprese di autotrasporto si tratta di una pronuncia rilevante, perché conferma l’importanza di una corretta gestione dei dati tachigrafici, che possono assumere rilievo non solo ai fini del controllo sui tempi di guida e di riposo, ma anche nell’ambito di contestazioni relative alla velocità dei veicoli.

FIAP mette a disposizione il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sez. II, n. 19147/2026 (da SentenzeWeb della Corte di Cassazione)

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