Facendo seguito alla circolare FIAP Prot. 08 del 26 gennaio 2026, dedicata alla Rottamazione-quinquies e alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, si ricorda alle imprese interessate che si avvicina la prima scadenza di pagamento prevista dalla procedura.
Le imprese che hanno presentato domanda di adesione entro il termine del 30 aprile 2026 devono infatti effettuare entro il 31 luglio 2026 il versamento dell’unica rata, nel caso in cui sia stata scelta la soluzione in un’unica soluzione, oppure della prima rata, nel caso in cui sia stato scelto il pagamento dilazionato.
Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili le Comunicazioni delle somme dovute, contenenti l’esito della domanda di adesione, l’importo complessivamente dovuto, il piano delle scadenze e i moduli di pagamento precompilati. La Comunicazione è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e, nei casi previsti, viene trasmessa anche tramite raccomandata o PEC, in base al domicilio indicato nella domanda.
Come già evidenziato nella precedente nota FIAP, la misura può presentare profili di interesse anche per le imprese di autotrasporto, in particolare con riferimento ad alcuni carichi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada irrogate dalle Prefetture. Restano invece escluse dalla definizione agevolata le multe elevate dalla Polizia Locale o dai Comuni, in quanto riferite a carichi affidati da enti locali.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure attraverso un piano rateale fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite in un arco temporale di nove anni. In caso di pagamento rateale, la seconda rata è prevista al 30 settembre 2026 e la terza al 30 novembre 2026; sulle somme rateizzate si applicano interessi al tasso del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Particolare attenzione deve essere prestata al rispetto delle scadenze. La definizione agevolata perde efficacia in caso di omesso o insufficiente versamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. In caso di decadenza, i versamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute e l’Agente della riscossione può riprendere o proseguire le attività di recupero.
È inoltre opportuno ricordare che la tolleranza di cinque giorni prevista a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026, riguarda il pagamento dell’unica rata e dell’ultima rata del piano, ma non deve essere considerata come una proroga generalizzata per le rate intermedie.
FIAP invita pertanto le imprese interessate a verificare tempestivamente la propria posizione, consultare la Comunicazione delle somme dovute, scaricare i moduli di pagamento e rispettare il calendario indicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, anche avvalendosi del supporto del proprio consulente fiscale.