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Trasporti Internazionali – Austria – Divieti estivi e limite sperimentale di 80 km/h sulla A10 del Tauern

Pubblicati due provvedimenti riguardanti la circolazione dei veicoli pesanti tra Salisburgo e Villach

| Pubblicato in News
Austria divieti estivi e limite di velocita IRU AISOE V.1

L’Austria ha adottato due distinti provvedimenti relativi alla circolazione dei veicoli pesanti lungo l’autostrada A10 del Tauern, uno dei principali assi di collegamento tra Salisburgo, Villach e il confine italiano. Il primo provvedimento introduce specifici divieti estivi di circolazione nelle giornate di sabato. Il secondo avvia una sperimentazione che eleva temporaneamente a 80 km/h la velocità massima consentita agli autocarri oltre 7,5 tonnellate durante la notte tra venerdì e sabato.

Divieti estivi del sabato

Con il provvedimento BGBl. II n. 190/2026, pubblicato il 10 luglio 2026, è vietata la circolazione sull’A10 del Tauern:

  • degli autocarri e degli autoarticolati con massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate;
  • degli autocarri con rimorchio quando la somma delle masse massime autorizzate dei due veicoli supera 7,5 tonnellate.

In direzione Villach, verso sud, il divieto si applica tra il nodo di Salisburgo, dove l’A10 si dirama dall’A1, e il nodo di Villach:

  • tutti i sabati dall’11 luglio all’8 agosto 2026 compresi;
  • tutti i sabati dal 22 agosto al 5 settembre 2026 compresi;

 

dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

In direzione Salisburgo, verso nord, il divieto si applica tra il nodo di Villach e il nodo di Salisburgo:

  • tutti i sabati dal 18 luglio all’8 agosto 2026 compresi;
  • tutti i sabati dal 22 agosto al 19 settembre 2026 compresi;

 

dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Esenzioni

Il provvedimento prevede diverse esenzioni. Sono esclusi dal divieto, tra gli altri, i trasporti destinati esclusivamente a:

– animali da macello;
– invii postali e pubblicazioni periodiche;
– rifornimento di bevande nelle zone turistiche;
– interventi urgenti su impianti frigoriferi, reti idriche, energetiche e fognarie;
– soccorso stradale e assistenza ai veicoli;
– interventi in caso di calamità;
– manutenzione della rete stradale;
– servizi di pubblica sicurezza;
– raccolta dei rifiuti;
– mantenimento dei servizi regolari di trasporto pubblico;
– aiuti umanitari.

 

Sono inoltre previste esenzioni per i trasporti esclusivi di prodotti freschi, tra cui frutta e verdura, latte e prodotti lattiero-caseari, carne, pesce, uova, funghi, prodotti da forno, erbe fresche e preparazioni alimentari pronte al consumo. Per tali trasporti sono ammesse anche le corse a vuoto connesse e i viaggi di ritorno destinati al trasporto di imballaggi e supporti di carico relativi alle stesse categorie di merci. A bordo deve essere presente una lettera di vettura o una distinta di carico riferita ai singoli punti di scarico. La quantità trasportata deve inoltre risultare verificabile sia all’inizio sia durante il viaggio.

Sono esentati anche:

  • i trasporti esclusivamente diretti da o verso aeroporti civili o aeroporti militari utilizzati per l’aviazione civile;
  • i tragitti effettuati nell’ambito del trasporto combinato strada-rotaia e strada-via navigabile, alle condizioni previste dal provvedimento.

 

Per il trasporto combinato deve essere presente a bordo un documento completamente compilato che dimostri che il veicolo, il container o la cassa mobile saranno trasportati, oppure sono già stati trasportati, per ferrovia o per via navigabile.

Esenzioni territoriali

Sono inoltre previste specifiche esenzioni territoriali. Tra quelle di maggiore interesse per le imprese italiane rientrano i viaggi aventi sia origine sia destinazione nelle province di:

– Udine;
– Pordenone;
– Gorizia.

La formulazione del provvedimento richiede quindi che entrambe le estremità del viaggio rientrino nei territori indicati. Restano comunque applicabili eventuali ulteriori disposizioni che prevedano divieti di circolazione più restrittivi.

Sperimentazione del limite di 80 km/h

Con il provvedimento BGBl. II n. 207/2026, pubblicato il 13 luglio 2026, l’Austria ha inoltre elevato temporaneamente a 80 km/h la velocità massima consentita agli autocarri con massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. La misura si applica:

  • su entrambe le carreggiate dell’A10 del Tauern;
  • nel tratto compreso tra il nodo di Villach, al km 182, e il nodo di Salisburgo, al km 0;
  • esclusivamente nella notte tra venerdì e sabato;
  • dalle ore 22:00 del venerdì alle ore 5:00 del sabato;
  • a partire da venerdì 17 luglio 2026;
  • fino a sabato 5 settembre 2026 compreso.

 

Si tratta di un innalzamento temporaneo e sperimentale del limite di velocità, circoscritto alla tratta, ai veicoli e alla fascia oraria espressamente indicati. Il provvedimento precisa che restano impregiudicate tutte le disposizioni che prevedono divieti di circolazione per gli autocarri. Pertanto, l’innalzamento a 80 km/h non sospende né modifica i divieti estivi del sabato o gli altri divieti eventualmente applicabili.

Indicazioni operative

Le imprese sono invitate a pianificare con particolare attenzione i transiti sull’A10 del Tauern, verificando:

– la direzione di marcia;
– la data e la fascia oraria del viaggio;
– la massa massima autorizzata del veicolo o del complesso veicolare;
– l’eventuale applicabilità delle esenzioni;
– la presenza a bordo della documentazione richiesta;
– l’esistenza di ulteriori divieti di circolazione applicabili.

Fonti:

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