L’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Manuel Campos Sánchez-Bordona, ha presentato il 16 luglio 2026 le proprie conclusioni nella causa C-524/24, promossa dall’Italia contro l’Austria in relazione alle restrizioni applicate al traffico dei veicoli pesanti lungo le autostrade della Valle dell’Inn A12 e del Brennero A13. Il parere riconosce in misura significativa la fondatezza delle contestazioni italiane. L’Avvocato generale propone infatti alla Corte di accogliere il ricorso per quanto riguarda:
- il divieto di transito notturno;
- il divieto settoriale di circolazione;
- il divieto di circolazione invernale.
Propone invece di respingere il ricorso italiano relativamente al sistema di dosaggio degli accessi all’autostrada A12. Il comunicato della Corte sintetizza in modo esplicito l’orientamento espresso: i tre divieti imposti dall’Austria sulle autostrade della Valle dell’Inn e del Brennero sono ritenuti contrari al diritto dell’Unione, mentre tale valutazione non viene estesa al sistema di dosaggio.
Il divieto di transito notturno
Secondo l’Avvocato generale, il divieto notturno non persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo ambientale dichiarato. La misura non elimina il traffico, ma ne determina sostanzialmente lo spostamento verso le ore diurne, nelle quali le condizioni atmosferiche risultano più favorevoli alla dispersione delle emissioni. Viene inoltre contestato il fatto che l’Austria non abbia riesaminato la proporzionalità del divieto alla luce dei dati più recenti sulla qualità dell’aria e dei rischi effettivi per la salute, né abbia approfondito in misura sufficiente l’adozione di possibili misure alternative.
Il divieto settoriale
Il divieto settoriale riguarda il trasporto stradale di determinate categorie di merci considerate trasferibili sulla ferrovia. L’Avvocato generale non esclude che la misura possa essere astrattamente idonea a perseguire finalità ambientali. Evidenzia tuttavia che, a partire dal 2021, i valori limite previsti dalla disciplina europea sulla qualità dell’aria risultavano rispettati nei tratti interessati delle autostrade A12 e A13. L’Austria avrebbe pertanto dovuto rivalutare il mantenimento della misura, verificando la possibilità di renderla più flessibile oppure di attenuare o sopprimere alcune delle restrizioni appartenenti al medesimo sistema normativo.
Il divieto di circolazione invernale
Particolarmente rilevante è la valutazione relativa al divieto invernale, ritenuto discriminatorio perché applicato in funzione della destinazione finale del veicolo, colpendo in modo specifico i trasporti diretti verso l’Italia, la Germania o altri Paesi raggiungibili attraverso tali Stati. Secondo l’Avvocato generale, la combinazione del divieto invernale con le altre limitazioni rendeva, in pratica, quasi impossibile il trasporto internazionale di merci durante il fine settimana. Nell’arco della settimana, i veicoli pesanti potevano circolare senza restrizioni soltanto per circa il 46% del tempo complessivo.
Il sistema di dosaggio
Il ricorso italiano non viene invece ritenuto fondato per quanto riguarda il sistema di dosaggio degli accessi alla A12. Secondo l’Avvocato generale, il dosaggio non sarebbe censurabile qualora si traduca, come sostenuto dall’Austria, in un limite temporaneo ed eccezionale alla velocità e al flusso dei veicoli, applicato in specifiche circostanze sulla base di previsioni attendibili di congestione. L’Italia, secondo il parere, non sarebbe riuscita a dimostrare che gli effetti del sistema costituiscano una restrizione quantitativa all’importazione o una misura di effetto equivalente.
Un passaggio importante, ma non ancora definitivo
Le conclusioni dell’Avvocato generale rappresentano un riconoscimento giuridico di particolare rilievo delle ragioni sostenute dall’Italia e delle criticità più volte denunciate dalle imprese dell’autotrasporto. Esse confermano che la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza stradale, pur costituendo obiettivi legittimi, non può giustificare automaticamente misure incoerenti, discriminatorie o sproporzionate, soprattutto quando incidono su un corridoio fondamentale della rete transeuropea dei trasporti e sull’accessibilità dell’Italia ai mercati del Centro e del Nord Europa.
Non si tratta, tuttavia, della conclusione del procedimento. Le conclusioni dell’Avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. I giudici dovranno ora deliberare e potranno accogliere integralmente, parzialmente o non seguire l’impostazione proposta. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. Anche nell’ipotesi di una decisione favorevole all’Italia, si aprirà una fase ulteriore e complessa: occorrerà verificare quali misure l’Austria sarà concretamente tenuta a modificare o rimuovere, con quali tempi e attraverso quali strumenti normativi. Dovrà inoltre essere valutato il rischio che le restrizioni contestate vengano sostituite da nuovi provvedimenti formulati diversamente, ma capaci di produrre effetti analoghi sulla circolazione delle merci.
Il parere dell’Avvocato generale costituisce quindi un passaggio importante e sostanzialmente favorevole all’Italia, ma non autorizza ancora letture trionfalistiche. La fase decisiva sarà rappresentata dalla sentenza della Corte e, successivamente, dalla sua effettiva attuazione.
FIAP continuerà a seguire l’evoluzione della causa, nella consapevolezza che il corridoio del Brennero non costituisce soltanto una questione settoriale dell’autotrasporto, ma un tema strategico per la competitività industriale, logistica ed economica del Paese.
In allegato: comunicato stampa n. 111/26 della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativo alle conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-524/24, Italia contro Austria.