Con lettera circolare n. 1 del 9 Febbraio 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è soffermato sul termine di conservazione obbligatoria delle registrazioni del cronotachigrafo, quando l’impresa di autotrasporto registri in via differita l’orario di lavoro dell’autista nel Libro unico del lavoro (LUL), annotandone nel frattempo la presenza giornaliera sul posto di lavoro tramite la lettera “P”. Per maggiori informazioni consultare la Circolare e il testo della nota dell’Ispettorato disponibili in allegato.
Registrazione differita dell’orario di lavoro degli autisti e conservazione delle registrazioni del tachigrafo. Nota dell’Ispettorato del Lavoro. Circ. 049/2017
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Circolari 2017