Come già trattato con nota FIAP del 01 Luglio 2020, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10327/2020, aveva fatto chiarezza sulle modalità di calcolo della sanzione prevista al comma 14, art. 174 cds per “l’impresa di autotrasporto che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CE 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati”.
Il 24 Maggio u.s., l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. 1076 del 24 maggio u.s, ha dato indicazione agli Ispettorati territoriali affinché si adeguino all’orientamento della Cassazione.
Per maggiori informazioni consultare la circolare, disponibile in allegato per associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.