Da anni si discute sull’esatta interpretazione dell’art. 174 comma 14 del Codice della Strada che recita: “l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 334 a € 1.334 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce…”.
Ogni volta che il personale conducente subisce una sanzione amministrativa per la violazione delle norme sui tempi di guida e riposo (previste appunto dal Reg. CE 561/06) entra in gioco anche l’analisi della condotta dell’azienda di trasporto. Questa, oltre ad essere responsabile in solido per la violazione commessa dal conducente, rischia di subire un’ulteriore sanzione, a proprio esclusivo carico, per la violazione degli obblighi di formazione, controllo e organizzazione nei confronti dell’autista che ha violato le norme sui periodi di guida e riposo.
Oggetto di questo articolo non è l’analisi delle circostanze in cui entra in gioco tale responsabilità, ma la corretta interpretazione dell’entità della sanzione a carico dell’azienda, quando ritenuta responsabile.
L’annosa questione è la seguente: la sanzione a carico dell’azienda è riferita all’autista che infrange le regole, oppure va calcolata rispetto al numero di violazioni commesse dall’autista?
La Cassazione Civile fornisce un'importante interpretazione che ci spiega l’Avv. Federico Gallo di FIAP, esperto di Diritto del Trasporto.
L’articolo completo dell’Avv. Gallo è disponibile in allegato, per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.