Con l’entrata in vigore dell’art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, operativa dal 7 aprile 2026, viene modificato il quadro degli obblighi in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile.
La norma introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 3 del D.lgs. 81/2008, stabilendo che anche quando la prestazione lavorativa è svolta in luoghi non nella disponibilità del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza devono essere comunque garantiti, nei limiti della compatibilità, mediante consegna di informativa scritta.
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