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Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica: definito il codice tributo per la compensazione in F24

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026

| Pubblicato in News
Credito Imposta ZES Codice Tributo v.1

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026, ha istituito il codice tributo necessario per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta aggiuntivo previsto per gli investimenti effettuati nella ZES Unica Mezzogiorno. Il nuovo codice tributo è:

  • 7041 – “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente tramite modello F24 telematico, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

L’agevolazione riguarda le imprese che hanno effettuato investimenti agevolabili nella ZES Unica; hanno trasmesso la comunicazione integrativa nei termini previsti; non hanno beneficiato del credito “Transizione 5.0” per i medesimi investimenti.

Nel modello F24 il codice “7041” dovrà essere indicato:

  • nella sezione “Erario”;
  • nella colonna “importi a credito compensati”;
  • riportando l’anno di sostenimento dei costi nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatici sulla capienza del credito disponibile; in caso di utilizzo eccedente rispetto all’importo autorizzato, il modello F24 verrà scartato.

Documentazione ufficiale:

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