La normativa vigente in materia di welfare aziendale consente di erogare fringe benefit ai dipendenti, come previsto dall’articolo 51, comma 3-bis, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Con risposta ad interpello del 15 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni relative ai fringe benefit in caso di erogazione degli stessi tramite carta di debito nominativa.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP disponibile in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.