La circolare del Ministero dell'Interno, che ha sancito il divieto del riposo settimanale regolare a bordo del mezzo, quello di almeno 45 ore consecutive per intenderci che, in pratica, non può più essere consumato nella cabina del mezzo, nemmeno nel nostro Paese, ha solo qualche ora di “vita” ma ha già destato perplessità e riserve tra gli addetti del settore. Abbiamo, quindi, chiesto all'Avv. Federico Gallo, Esperto FIAP un commento sulla circolare, per comprendere al meglio queste incertezze.
D - Avv. Gallo inquadriamo meglio l’argomento
R - L’art. 8 par. 8 del Reg CE 561/06 prevede che “in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta”. La norma appare abbastanza chiara nella sua formulazione, perché, se autorizza ad effettuare a bordo del mezzo solo il riposo giornaliero e il riposo settimanale ridotto, di conseguenza non consente di effettuare con tale modalità anche il riposo settimanale regolare. La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riferita alla causa C-102/16 Vaditrans BVBA contro lo Stato del Belgio, ha definitivamente chiarito tale concetto, fornendo un’interpretazione della norma di cui dovranno tenere conto tutti gli stati dell’Unione.
D – Cosa è successo, quindi, nello specifico nel nostro Paese
R - Ora, anche l’Italia ha recepito tale interpretazione, con la pubblicazione della circolare del Ministero dell’Interno del 30 aprile 2018, Prot. 330/A/3530/18/113/2, sancendo il divieto di svolgimento del riposo settimanale regolare a bordo del mezzo. Poiché in Italia non esiste una sanzione specifica che punisca tale comportamento, più precisamente, il Ministero ha ritenuto che si possa applicare la medesima sanzione amministrativa prevista dall’art. 174 comma 7 CdS, nell’ipotesi più grave - mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20 per cento – che prevede sanzioni da euro 435 a euro 1.701, e poiché detta violazione potrà essere accertata ”esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta”.
D – In pratica cosa significa Significa che, secondo l’interpretazione Ministeriale, la violazione delle nuove disposizioni sul riposo settimanale ordinario potrà essere accertata solo “su strada” e nel momento in cui l’autista stia effettivamente svolgendo il riposo settimanale regolare, ma non nel corso di un controllo successivo, su strada o in azienda. Chiunque si occupi di questa materia è a conoscenza del fatto che le associazioni di categoria si battono da anni per la corretta applicazione della norma sul riposo settimanale regolare, soprattutto allo scopo di eliminare i “bivacchi” di autisti, spesso alle dipendenze di società estere, presenti in alcune zone del nostro paese, i quali restano fermi per giorni, a volte per settimane, in attesa di un viaggio per rientrare in sede. Di certo, questa nuova interpretazione normativa, che in alcuni stati europei è ormai seguita già da qualche anno, consentirà alle Forze di Polizia di intervenire in modo incisivo per combattere questa piaga.
D – Tuttavia, sembra di capire che ci sono delle riserve, delle perplessità
R – Certo, riserve e incertezze e non lievi. Il più evidente è il dubbio sulle modalità utilizzate per introdurre nel nostro ordinamento questo nuovo divieto e soprattutto la nuova ipotesi sanzionatoria. Una circolare ministeriale, seppure opportuna, non appare lo strumento più idoneo a raggiungere lo scopo. Nel nostro ordinamento, infatti, le circolari ministeriali non sono considerate fonti del diritto e non vincolano né i cittadini, né il Giudice nella loro applicazione. La giurisprudenza di legittimità è costante nel dichiarare che le istruzioni impartite dall’amministrazione operano nei confronti degli uffici amministrativi, anche in fase di accertamento, ma non possono influenzare il giudizio di legittimità degli atti che si formano (quali, ad esempio, i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada), allorché vi sia un un atto formale di contestazione (qual è, ad esempio, un ricorso avanti al Giudice di Pace), essendo in tal caso applicabili e vincolanti le sole norme di legge.
D – Quali i possibili rischi e conseguenze
R - Per il futuro si auspica un intervento sulla materia di rango normativo, che preveda una specifica sanzione in tal senso, perché l’interpretazione sanzionatoria data dal Ministero potrebbe non essere seguita dai giudici, di fronte all’impugnazione di un verbale che utilizzi una sanzione che, per espressa ammissione ministeriale, si riferisce ad un comportamento illecito diverso dal riposo settimanale svolto in cabina. Il rischio, quindi, è quello che possano essere adottati comportamenti elusivi, o azioni giudiziarie, tali da diluire l’efficacia della disposizione normativa, e il pieno rispetto degli obiettivi di tutela del lavoratore, che l’Unione Europea si è posta.
Una analisi, quella svolta dall’Avv. Gallo, che evidenzia in modo chiaro le riserve sul provvedimento adottato, che potrebbe non rivelarsi efficace come auspicato. Piero Savazzi