Con la risposta n.47, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto IRPEF anche sulle somme da erogarsi ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga e, conseguentemente, ad assolvere gli obblighi di:
- versamento delle ritenute ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; e
- certificazione degli emolumenti e presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770), così come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP disponibile in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.