
Con sentenza n. 13310 del 30 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha confermato che in base alla normativa ambientale (in particolare art. 256 del D. Lgs. 152/2006 e DM 120/2104) “l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti abilità allo svolgimento dell’attività soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione”.
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