Trasporto intermodale di rifiuti. Chiarimento dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali. Circ. 268/2017
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Circolari 2017
Con circolare prot. n. 1235 del 4 dicembre 2017, l’Albo nazionale gestori ambientali ha chiarito che nel caso di trasporto intermodale di rifiuti la parte terminale del trasporto stradale può anche essere effettuata da impresa diversa, da quella che ha svolto la parte iniziale.
Per maggiori informazioni consultare la circolare, la nota del 4 dicembre 2017 del Ministero dell’Ambiente, unitamente a quella richiamata del 4 agosto 1998, disponibili in allegato per gli utenti registrati.