A far data dal 31 dicembre 2024, i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo analogico o digitale dovranno essere in grado di presentare, all’atto di un controllo su strada, le registrazioni delle proprie attività (fogli di registrazione, carta conducente, registrazioni manuali e tabulati) per un periodo fino a 56 giorni precedenti il giorno della verifica.
Tale disposizione, già ampiamente annunciata, deriva dalla modifica decisa e operata dall’Unione Europea che, attraverso l’adozione di una norma contenuta nel cosiddetto 1° Pacchetto Mobilità (Reg. 1054/2020 – art. 2), ha cambiato l’Art. 36 del Regolamento (UE) 165/2014 – Tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.
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