
Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dall’Inps d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro alla sede dell’Istituto medesimo.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita medica di controllo, senza giustificato motivo, può incorrere in un provvedimento sanzionatorio da parte dell'Istituto così come in un provvedimento disciplinare da parte del Datore di lavoro.
In questa circolare non verrà dato rilievo all'aspetto disciplinare, ma verranno trattati esclusivamente gli aspetti afferenti l'Istituto.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP disponibile in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.