Con nota del 29 novembre scorso, il Servizio di Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti sulle sanzioni applicabili quando, in occasione di un controllo su strada, venga riscontrata la mancata revisione biennale del cronotachigrafo presso un’officina autorizzata, prescritta dall’art. 23, comma 1 del Regolamento (U.E) 165/2014. Questa disposizione, infatti, stabilisce che “I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. Ispezioni periodiche sono condotte almeno ogni due anni.”
Per approfondimenti consultare la nota FIAP, disponibile in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.