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Rischio caldo: dall’INL indicazioni operative per i controlli estivi

Attenzione anche alla logistica

| Pubblicato in News
Rischio caldo V.1

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota della Direzione Centrale Vigilanza Lavoro e Sicurezza, ha fornito nuove indicazioni operative per l’attività di vigilanza sul rischio legato ai danni da calore.

La nota richiama il quadro già delineato dai precedenti interventi dell’Ispettorato e dal D.M. n. 95/2025, relativo al Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. L’indicazione di fondo è chiara: il rischio da stress termico non deve essere affrontato solo come emergenza occasionale, ma deve entrare in una pianificazione aziendale sistematica e strutturata.

Nel periodo estivo, l’attività ispettiva dovrà prestare particolare attenzione ai settori maggiormente esposti, tra i quali l’Ispettorato indica espressamente anche la logistica, oltre a edilizia, agricoltura, lavori stradali e rider. In tali ambiti, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

Per le imprese del trasporto e della logistica, il richiamo assume particolare rilievo in tutte le attività che possono comportare esposizione a temperature elevate o a condizioni microclimatiche critiche: operazioni di carico e scarico, attività nei piazzali, movimentazione merci, consegne, attività di magazzino non adeguatamente climatizzate, lavori svolti all’aperto o in contesti nei quali l’organizzazione dei tempi di lavoro può incidere direttamente sulla prevenzione del rischio.

Secondo le indicazioni INL, nel corso dell’attività di vigilanza potrà essere verificata l’integrazione del rischio specifico nel Documento di Valutazione dei Rischi, con l’individuazione di adeguate misure di mitigazione. Particolare attenzione sarà inoltre riservata all’organizzazione del lavoro, inclusa l’eventuale rimodulazione degli orari, l’anticipazione dei turni, la sospensione delle attività nelle ore centrali della giornata, nonché alla concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate.

Tra gli aspetti oggetto di verifica rientrano anche la disponibilità di acqua fresca, l’utilizzo di indumenti di lavoro adeguati, la formazione e informazione dei lavoratori e dei preposti sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso. L’Ispettorato richiama inoltre il coinvolgimento del medico competente, con particolare riferimento ai lavoratori fragili o maggiormente esposti, e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La nota ribadisce, inoltre, che il datore di lavoro deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative quando le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento è richiamato anche per il preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, in presenza di condizioni di pericolo rilevate durante l’attività lavorativa.

FIAP richiama quindi l’attenzione delle imprese sulla necessità di verificare tempestivamente l’adeguatezza delle misure aziendali già adottate, con particolare riguardo alla valutazione del rischio, all’organizzazione dei turni, alla gestione delle pause, alla disponibilità di acqua e aree idonee al recupero, all’informazione dei lavoratori e al coinvolgimento delle figure della prevenzione. Si richiama l'attenzione anche sulla disponibilità di aree di ristoro per autisti in attesa per il carico/scarico dei veicoli.

L’obiettivo non è soltanto quello di rispondere correttamente a eventuali controlli, ma soprattutto di prevenire situazioni di rischio in una fase climatica nella quale le alte temperature possono incidere concretamente sulla salute dei lavoratori e sulla continuità operativa delle attività di trasporto e logistica.

Si allega la nota INL – Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – indicazioni operative per l’attività di vigilanza.

download icon INL nota 5484 2026
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