Con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2018 (per approfondimenti vedere anche circolare prot. 035 del 31 Gennaio u.s.) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito indicazioni operative al proprio corpo ispettivo, in merito all’attività di vigilanza nei confronti delle imprese che non applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il nostro ordinamento infatti prevede che determinate discipline possano essere applicabili solo a seguito di sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.
Principalmente ci riferiamo a:
CONTRIBUZIONE DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI:
Il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale è il parametro di riferimento ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi.
BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI (SGRAVI):
L’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”, così come stabilito dall’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 (ovvero possesso del durc fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale)
DELEGA DA PARTE DELLE NORME DI LEGGE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:
L’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 – stabilisce che “salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Questo significa che gli interventi su tematiche delegati dalla norma alla contrattazione collettiva effettuati da contratti collettivi privi del requisito della maggiore rappresentatività comparata non hanno alcuna efficacia con le ovvie conseguenze sanzionatorie per le imprese.
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Mirco Minardi