La Direzione generale della Motorizzazione ha chiarito che la disposizione secondo la quale coloro che hanno frequentato i corsi di formazione periodica, ma che fanno trascorrere due anni dalla scadenza di validità della loro CQC senza chiederne il rinnovo devono sostenere l’esame di ripristino – introdotta espressamente dalla circolare del 19 novembre 2019, prot. 35677 a pagina 42 (vedere circolare prot. 279 del 27 novembre 2019 ) – non ha effetto retroattivo e si applica solo a decorrere dal 20 novembre 2021 (cioè due anni dopo l’entrata in vigore della menzionata circolare).
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la circolare della Direzione generale della Motorizzazione prot. 5212 del 12 febbraio 2021, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.