Come noto, dopo al massimo quattro ore e trenta minuti di guida, l’autista deve svolgere una pausa (che il regolamento CE 561/06 definisce “interruzione”) di almeno 45 minuti. In alternativa, può svolgere una prima pausa di almeno 15 minuti e una seconda di almeno 30 minuti.
Il medesimo autista, poi, entro le 24 ore dall’inizio della propria giornata lavorativa, deve completare il periodo di riposo giornaliero, secondo le modalità indicate nell’art. 8, il quale regola anche la durata del riposo settimanale.
Le pause e i riposi devono essere ininterrotti e che la loro interruzione, anche di un solo minuto, invalida tutto il periodo.
E se vi fosse la necessità di spostare il veicolo per anticipare le operazioni di carico/scarico della merce, oppure per far defluire il traffico in un’area di parcheggio, su disposizione di un organo di Polizia Stradale? Come deve comportarsi l’autista in questi casi?
E’ quanto cerca di chiarire l’Avv. Federico Gallo, esperto di tutela degli utenti della strada e di controversie relative alla violazione delle norme sulla circolazione (Codice della strada, Reg. CE 561/06, D.Lgs 286/2005, etc.).
Per consultare l’articolo completo dell’Avv. Gallo disponibile in allegato, accedere all’Area Riservata del sito, inserendo le credenziali.