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Manomissione del cronotachigrafo. Irrilevanza penale della condotta per l’autista. Nuova Sentenza della Cassazione. Circ. 060/2018

| Pubblicato in Circolari 2018
Cambio di indirizzo della Cassazione sulla questione della rilevanza penale, per l’autista, della manomissione del cronotachigrafo. Come si ricorderà, con la Sentenza n.34107 del 12 luglio 2017 (commentata con la Circolare FIAP 196/2017 dell’8 settembre 2017), la Sez.1 Penale della Suprema Corte aveva riconosciuto la responsabilità del conducente per aver alterato il funzionamento del tachigrafo, sia sotto il profilo penalistico ai sensi dell’art. 437 C.P. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), sia sotto quello amministrativo per la violazione dell’art. 179 C.d.S. (circolazione con un mezzo munito di tachigrafo alterato). Per maggiori informazione consultare la circolare e il testo della sentenza disponibili in allegato per gli utenti registrati.
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