La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30510, ha affermato che le ipotesi di giusta causa di licenziamento previste nei contratti collettivi hanno valore meramente esemplificativo, al contrario delle sanzioni disciplinari con effetto conservativo. Di conseguenza, questa elencazione “non è vincolante per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell’etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato”. Da evidenziare che, in questo caso specifico affrontato dai giudici, l’aggressione verbale e fisica nei confronti del collega era avvenuta al di fuori dell’orario di lavoro e all’esterno dell’azienda.
Riguardo la giusta causa di licenziamento, anche delle condotte illecite poste in essere al di fuori dell’ambito lavorativo, si segnala la recente ordinanza della Cassazione – sez. lavoro – del 15 Ottobre 2021, n. 28368, in cui il giudice di legittimità – ricordando una serie di pronunce della Corte medesima – ha stabilito che “la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso, di talché tali condotte possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva ove siano presenti caratteri di gravità”.
Per ulteriori elementi di dettaglio si rimanda alla lettura delle due ordinanze: