Con Sentenza n.36362 del 23 Novembre 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che lo stesso individuo non può ricoprire contemporaneamente l’incarico di amministratore unico di una società (o di Presidente del CdA) e quello di lavoratore dipendente in favore della stessa società. A tal fine, la Corte riepiloga una serie di pronunce emesse negli anni precedenti, sulla compatibilità tra la carica di amministratore e quella di lavoratore subordinato: la compatibilità è stata riconosciuta “ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare”.
Pertanto, potendo in teoria coesistere nella stessa persona la posizione di socio di una società e quella di lavoratore subordinato della medesima, anche un socio componente del CdA di una società può essere legato a quest’ultima da un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che risulti in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti del CdA. In mancanza di questo assoggettamento, l’osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione, non bastano da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
In definitiva, conclude la Corte, soltanto nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non e’ configurabile il vincolo di subordinazione, in quanto mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.
Per ulteriori dettagli consigliamo la lettura della Sentenza della Corte di Cassazione n. 36362 del 23 novembre 2021.