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Iscrizione alla White List della Prefettura: perché è importante farla subito

| Pubblicato in News
Il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 ha apportato delle modifiche alla procedura per la verifica antimafia. In particolare l'art. 29 richiede obbligatoriamente l'iscrizione alla White List presso le Prefetture, per le Imprese  che chiedono l'iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e/o le licenze per il trasporto di cose proprie e precisamente per  le attività indicate all'art. 1 comma 53 della Legge 190 /2012  di seguito elencate: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e  smaltimento  di  rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h)autotrasporti per conto di terzi; i)guardiania dei cantieri. In considerazione di quanto sopra nell'istanza di iscrizione all’Albo presentata dalle Imprese deve essere documentata  l'iscrizione alla White List , oppure deve essere allegata  la copia della avvenuta presentazione della domanda di  iscrizione alla White List,  presso la Prefettura in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. L’iscrizione alla White List, inoltre, è richiesta anche per eventuali variazioni che l’impresa deve fare all’Albo quali, ad esempio, la modifica della composizione del Consiglio di amministrazione o dell’amministratore, la sostituzione del preposto alla direzione dell’attività, il cambio dell’indirizzo della sede legale, e inoltre va allegata alla richiesta del rilascio e/o del rinnovo della Licenza comunitaria etc. etc. Tutte le suddette operazioni potrebbero creare seri problemi all’impresa che non risultasse iscritta all’atto della presentazione dell’istanza in quanto l’iter della pratica verrebbe bloccato per tutto il tempo necessario alla Prefettura per evadere la richiesta che la normativa vigente fissa in un massimo di 90 giorni. In questo lasso di tempo ovviamente non sarebbe consentita, ad esempio, l’immatricolazione di veicoli o il rilascio/rinnovo della Licenza comunitaria con evidenti danni economici e di immagine per l’impresa di trasporto coinvolta. E’ per questo motivo che FIAP consiglia vivamente di non perdere tempo prezioso e invita gli associati a rivolgersi presso gli uffici dell’Associazione per il disbrigo della pratica.
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