Il Ministero dell’Interno ha diffuso una nuova circolare esplicativa (in allegato) a seguito della legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (“Terra dei fuochi”). Il documento rappresenta un aggiornamento diretto di una precedente circolare diffusa, la prot. 26126 del 10 settembre 2025. La materia è già stata oggetto di analisi FIAP (vedi circolare FIAP 204/2025) , e fornisce ulteriori chiarimenti sulle nuove sanzioni e sulle modalità di accertamento delle violazioni in materia di rifiuti.
Videosorveglianza e accertamento delle violazioni
Il Ministero ribadisce che le violazioni relative all’abbandono di rifiuti – comprese quelle di minima entità – possono essere accertate tramite:
- immagini provenienti da sistemi pubblici o comunali,
- impianti di videosorveglianza privati messi a disposizione dell’autorità,
- dispositivi di controllo ambientale presenti sul territorio.
La circolare sottolinea che l’utilizzo del veicolo a motore per un abbandono di rifiuti rende applicabili sanzioni accessorie quali fermo del mezzo, con conseguenze operative immediate per le imprese.
Nuove fattispecie sanzionatorie e aggravanti
La circolare ribadisce e chiarisce alcuni aspetti introdotti dalla legge di conversione:
- per l’abbandono di rifiuti urbani in prossimità dei contenitori stradali è prevista una sanzione amministrativa fino a 3.000 euro, con fermo del veicolo per un mese se l’illecito è commesso tramite veicolo a motore;
- la responsabilità penale per irregolarità o assenze dei formulari (FIR) nei trasporti di rifiuti pericolosi viene confermata come punto centrale del nuovo impianto sanzionatorio;
- la violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o iscrizioni all’Albo Gestori può comportare sanzioni molto elevate o, nei casi più gravi, arresto fino a tre anni.
Rafforzamento della responsabilità dell’impresa
La nuova circolare richiama il principio secondo cui le imprese sono tenute a garantire una vigilanza effettiva sui comportamenti dei conducenti e sull’uso dei mezzi, anche ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
In tal senso, FIAP segnala alle imprese che:
- errori o condotte improprie nella gestione dei rifiuti, anche episodiche, possono generare impatti sproporzionati, onerosi ed eccessivi sulle attività di trasporto. Uno scenario che è già stato segnalato e contrastato presso i Ministeri competenti, ma che in ogni caso, stante la situazione attuale, occorre la massima attenzione ;
- è necessario verificare periodicamente la correttezza delle procedure interne (formulari, registri, istruzioni operative ai conducenti, aree di carico/scarico, comportamenti su strada);
- la formazione del personale viaggiante rimane un elemento chiave per evitare sanzioni penali e amministrative.
FIAP continuerà a monitorare l’evoluzione applicativa delle nuove norme, anche con riferimento:
- alle interpretazioni fornite dalle Prefetture e dagli organi di controllo su strada,
- al coordinamento tra Codice dell’Ambiente, Codice della Strada e normativa sui veicoli,
- ai riflessi organizzativi sulle imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.