
L'ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta, con indicazioni di natura fiscale e contabile, in materia di gestione dei depositi o impianti che detengono e movimentano prodotti energetici alternativi al carburante tradizionale, come l'H.V.O. - Hydrotreated Vegetable Oil e/o gasoli paraffinici di sintesi o da idrotrattamento.
Con la circolare n. 21/2023 sono state fornite istruzioni per la separata detenzione e contabilizzazione dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento di cui alla norma UNI EN 15940, utilizzati tal quali, nell’uso previsto in sostituzione del gasolio di cui alla norma UNI EN 590.
Nello specifico, l'ADM informa che gli esercenti depositi o impianti, che detengono e movimentano gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento, impiegati negli usi elencati alla tab. A allegata al D. LGS N. 504/95 (in tema di accise ora trattati come il gasolio commerciale), sono tenuti a richiedere l’aggiornamento della licenza d’esercizio all’ufficio delle dogane competente e a utilizzare i nuovi Cadd, già attivi in ambiente di esercizio, anche nella compilazione dei relativi documenti di accompagnamento, adeguandosi alle nuove disposizioni (Dl n. 57/2023) entro il 1° dicembre 2023. L’Agenzia precisa che ciascuna tipologia di gasolio paraffinico, ai fini fiscali, formerà oggetto di separata contabilizzazione, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato. Una attenzione specifica viene rivolta all'H.V.O.
La circolare 22/2023 contiene ulteriori intergrazioni e chiarimenti in materia, anche nella forma di domanda/risposta.
Si consiglia la lettura puntuale di entrambi i documenti, che si allegano.
Ulteriori approfondimenti verranno diffusi non appena disponibili.
Il Comunicato Stampa congiunto FIAP - RFI è disponibile in allegato.