
La Direzione centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno, con circolare del 22 Novembre u.s, ha chiarito che in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo fiscale ai sensi dell’art. 86, co. 3 del DPR 602/1973, la sanzione applicabile al trasgressore tra quelle previste dall’art. 214, co. 8 del Codice della strada è unicamente quella pecuniaria, non scattano invece le sanzioni accessorie previste dalla medesima norma (revoca della patente e confisca del mezzo).
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