In vista dell’entrata in vigore del Das elettronico dal prossimo 1 Ottobre, l’Agenzia delle Dogane ha emanato un’ulteriore nota (Prot. 325034/RU del 24 Settembre u.s) che fa seguito ai chiarimenti in tema già offerti anche a mezzo FAQ (vedi nota prot. 379 del 24 Settembre).
In particolare l’Agenzia ha informato che, al fine di garantire la trasmissione del nuovo documento agli operatori che sono tenuti alla presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, nella tabella “TA05 – Tabella tipi documento” sono stati inseriti i seguenti documenti:
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EDS = DAS elettronico;
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RDR = Rapporto di Ricezione del DAS elettronico
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la nota dell'Agenzia delle Dogane, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.