Osservando con attenzione quanto è avvenuto nel tempo e si sta verificando tuttora nel dibattito, mai sopito, sull’argomento “dichiarazione e contributo ART”, pare essersi consolidata, tra le imprese, una convinzione che, a nostro parere, merita invece un'attenta verifica, ossia che l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori e la presenza del solo codice ATECO riferito al trasporto merci su strada nell'iscrizione alla Camera di Commercio, sarebbero di per sé sufficienti per escludere da qualsiasi necessità di osservazione ed azione operativa nei confronti della questione. Ovviamente ci si riferisce a quelle imprese che presentano un fatturato superiore al limite di esenzione da ogni onere dichiarativo e contributivo come stabilito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (per il 2026 vedere circolare FIAP n. 28 /2026 e News Contributo ART 2026 – pubblicata la Determina).
L'esperienza maturata nel tempo suggerisce tuttavia che, in alcune situazioni, una verifica più approfondita possa risultare sostanzialmente opportuna.
Le attività di autotrasporto merci su strada risultano escluse dall'obbligo contributivo. Lo sono, in virtù di una norma specifica, a partire dall'anno 2024. Tuttavia, l'analisi di comunicazioni, lettere, richieste di chiarimento, diffide, quesiti e risposte fornite dall'Autorità nel corso degli anni, soprattutto in quest’ultimo anno, evidenzia come molte imprese debbano prestare particolare attenzione alla concreta composizione delle attività svolte e dei ricavi generati e resi tracciabili contabilmente e fiscalmente (vedi anche circolare FIAP n.77/2024)
Un primo elemento da considerare riguarda proprio il volume d'affari. L'Autorità di Regolazione dei Trasporti individua annualmente sia la soglia di fatturato rilevante e imponibile sia la misura del contributo dovuto. Per il 2026 la soglia è stata fissata a 7 milioni di euro. Le imprese che superano tale valore e che, oltre all'autotrasporto (il fatturato generato dalle ruote sulla strada), svolgono attività di logistica, magazzinaggio, deposito, spedizione o altri servizi correlati, dovrebbero valutare con attenzione la propria posizione, evitando di dare per scontata l'esclusione dagli obblighi previsti dall'ART.
Un secondo aspetto, comunque direttamente connesso, riguarda la presenza di attività complementari o ancillari di natura logistica. Operazioni quali magazzinaggio, deposito merci, cross docking, ripalletizzazione, gestione delle scorte, preparazione ordini o altre prestazioni logistiche similari, possono richiedere una valutazione più approfondita della posizione aziendale, soprattutto quando generano specifiche e tracciabili componenti di fatturato.
Particolare attenzione merita inoltre la documentazione societaria. In diversi casi, le informazioni contenute nella nota integrativa del bilancio possono mettere in evidenza la presenza di ricavi derivanti da attività diverse dal trasporto, rendendo opportuna una verifica della loro corretta qualificazione ai fini ART.
Analoga attenzione dovrebbe essere riservata ai contenuti pubblicati sui siti internet aziendali, così come nelle brochure commerciali e nei materiali promozionali. La presentazione dell'impresa come operatore logistico, gestore di magazzini, fornitore di servizi integrati o partner per attività diverse che vanno oltre al semplice trasporto stradale può rappresentare un elemento da valutare attentamente nell'ambito di un'analisi complessiva della posizione aziendale.
Si tratta di elementi che, singolarmente considerati, non determinano automaticamente l'assoggettamento agli obblighi previsti dall'ART. Tuttavia, la loro presenza può rendere opportuna una verifica più approfondita della situazione aziendale, soprattutto alla luce dei chiarimenti, delle richieste di informazioni e delle comunicazioni che l'Autorità ha rivolto negli ultimi mesi a numerosi operatori del settore.
Il tema, pertanto, non riguarda soltanto l’individuazione e la determinazione del fatturato imponibile e il pagamento o meno del contributo. In molti casi diventa essenziale comprendere quali attività siano effettivamente svolte, quali ricavi possano essere esclusi, quali debbano essere considerati e come documentare correttamente tali valutazioni.
È proprio per approfondire questi aspetti critici rispetto all’argomento, che FIAP ha organizzato il webinar gratuito “Contributo ART 2026 – Prima di pagare, verifica la tua posizione”, evento che vede come relatore l'Avv. Davide Maresca, Managing Partner dello Studio Legale Maresca e Associati ed esperto di diritto dei trasporti conoscitore della materia fin dalle prime battute successive al cambiamento verificatosi nelle competenze attribuite all’Autorità a far data dal 2018 (rif.to news FIAP - La questione del "contributo" ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti del 7 aprile 2021)
Nel corso dell'incontro saranno affrontati i temi relativi all'esonero dell'autotrasporto, alle attività miste, al calcolo del fatturato rilevante, alle esclusioni applicabili alle diverse categorie di operatori, agli effetti delle più recenti pronunce del TAR Piemonte e alle indicazioni fornite dall'Autorità per il 2026.
L'incontro consentirà inoltre di analizzare casi concreti, fornire indicazioni sui principali dubbi interpretativi e comprendere quando sia opportuno procedere ad una verifica approfondita della propria situazione aziendale.
La raccomandazione è semplice: non dare per scontato che, in presenza di un fatturato superiore al limite di esenzione fissato dall’Autorità, la sola qualifica di impresa di autotrasporto, definita da un Codice ATECO e dall'iscrizione all'Albo Autotrasportatori sia sufficiente per archiviare la questione. Prima di decidere se disinteressarsene, è quanto mai opportuno verificare attentamente la propria posizione.
Questo è il motivo per il quale FIAP invita tutte le imprese interessate a partecipare al webinar e a cogliere questa occasione di approfondimento e confronto diretto con uno dei maggiori esperti italiani in materia. Proprio per evitare l’insorgenza di rischi, pericoli e conseguenze indesiderate. Scenari che FIAP ha sempre messo in evidenza.
Link per l'iscrizione al webinar - Contributo ART 2026 – Prima di pagare, verifica la tua posizione