Importante chiarimento della Corte di Giustizia in materia di sanzioni applicabili alla mancanza, a bordo del mezzo, dei fogli di registrazione del tachigrafo analogico, in violazione dalla normativa europea in materia: quindi, all’epoca dei fatti analizzati dalla Corte, dall’art.15, par.7, lett. a) del Regolamento 3821/1985 (attualmente art.36 del Regolamento 165/2014) che, in merito al tachigrafo di tipo analogico, prescrive che su richiesta degli addetti ai controlli, il conducente deve essere in grado di presentare i fogli di registrazione della giornata in corso e i 28 gg precedenti.
Per i conducenti alla guida di un veicolo munito di apparecchio digitale, ricordiamo che, in aggiunta alla carta del conducente, gli stessi devono fornire:
- ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;
- i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto precedente, nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.
La mancanza di uno o più di questi fogli sul mezzo viene sanzionata con l’applicazione, nei confronti dell’autista trasgressore, di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 52 ad un massimo di € 102, che fino ad oggi è stata applicata per ciascun foglio mancante.
Con la Sentenza in esame la Corte di Giustizia ha giudicato non in linea con il dettato comunitario, l’applicazione dell’importo unitario della sanzione, moltiplicato per il numero di fogli mancanti riscontrato sul posto dagli addetti ai controlli.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la sentenza della Corte di Giustizia, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.