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CCNL Trasporti, Spedizione Merci e Logistica: ecco le principali novità.

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Untitled design 2 1 Dopo 5 giorni di trattativa no-stop, in data 3 dicembre 2017 è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL Trasporti, Spedizione Merci e Logistica. Il nuovo ccnl, sciolte le riserve, resterà in vigore fino al 31/12/19. Queste le principali novità: PARTE ECONOMICA Viene previsto un aumento medio di euro 108,00 mensili, suddiviso in 4 tranche: 25 euro dal 01/02/18 25 euro dal 01/10/18 25 euro dal 01/05/19 33 euro dal 01/10/19 Le parti si sono date impegno alla verifica della sostenibilità economica delle intese sottoscritte entro il mese di luglio 2019. Viene altresì previsto un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale, pari a 300 euro da erogarsi in due tranche: 200 euro con la retribuzione del mese di marzo 2018 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2018 L’importo interessa solo i lavoratori in servizio alla data del 3/12/17 e sarà riproporzionato in caso di part-time e/o minor periodo lavorato. PARTE NORMATIVA Nuovi assunti (in generale) e neo patentati:  Sono previste (piccole) riduzioni economiche per le imprese che incrementano il proprio organico del sito operativo o della filiale, con nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time). L’operatività di tale disposizione è subordinata ad un accordo sindacale e riguarderà per un periodo di 3 anni gli istituti dei ROL, delle ex festività e degli scatti di anzianità. Un regime particolare di incentivi è stato previsto per gli autisti neopatentati (patente conseguita da meno di tre anni); è infatti stabilito che la retribuzione sia percentualizzata al 90% per i primi due anni di assunzione, 95% per il terzo e 100% dal quarto anno in avanti. Declaratoria e inquadramento personale viaggiante: I “vecchi” livelli di inquadramento del personale viaggiante (3S, 3, 4) vengono completamente reinventati e divisi in tre qualifiche per complessivi otto parametri. Lo scopo di questa (apparente) complicazione è di scindere il vincolo che vedeva l’inquadramento del personale viaggiante unicamente riferito al mezzo guidato indipendentemente dall’attività esercitata con il suddetto mezzo, e, attribuire la discontinuità unicamente al livello 3S. Con la nuova classificazione, infatti, per il corretto inquadramento dell’autista occorrerà considerare non solo il mezzo e la relativa patente ma anche il tipo di attività esercitata con il vantaggio di potere usufruire, previa verifica, della discontinuità a 47 ore per sei degli otto parametri. Orario di lavoro personale viaggiante (settimana mobile): Con il concetto di settimana mobile si intende l’insieme delle disposizioni previste dagli articoli 10, 11, 11 bis, 12 e 13. Viene stabilito che: il riposo settimanale sarà di norma la domenica (si ricorda che la formulazione precedente prevedeva che il riposo fosse rigidamente di domenica) che l’eccezione dei conducenti di veicoli autorizzati a circolare di domenica e/o festivi; l’orario di lavoro è distribuibile su 6 giorni (senza costi aggiuntivi anche ltre le 13 del sabato) e conguagliabile nelle 4 settimane; i conducenti di veicoli autorizzati a circolare di domenica e/o festivi sono esclusi dalle maggiorazioni previste in tema di lavoro notturno e/o di lavoro domenicale con riposo compensativo; la percentuale di straordinario in caso di prestazione lavorativa di sabato o domenica (oltre l’orario ordinario di lavoro quindi) è del 30% (in precedenza rispettivamente 50% e 65%). Orario di lavoro personale non viaggiante: E’ stato rimodulato l’impianto dell’orario settimanale prevedendo che le 39 ore siano da calcolare su un arco temporale di 4 mesi e che possa essere distribuito su 5 o 6 giorni e con il limite giornaliero minimo di 6 ore e massimo di 9 Viene quindi a cadere il precedente e rigido schema di 39 ore su 5 giorni di 8 ore ciascuno. Lavoro a chiamata: E’ stato eliminato il divieto del lavoro a chiamata; quindi l’utilizzo di questa tipologia contrattuale che era comunque consentita con lavoratori fino a 23 anni e 364 giorni (per prestazioni rese entro il 25.mo anno) e over 55 anni di età nonostante il divieto, ora, è consentita indipendentemente dall’età, anche nei confronti dei lavoratori considerati per legge discontinui (ad oggi il riferimento normativo è sempre il Regio Decreto 2657/1923) Assenteismo: Sono stati introdotte penalità economiche per le assenze di malattia effettuate dopo giornate non lavorative dagli autisti e dal personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto. Le penalità riguarderanno i primi 3 giorni di malattia a partire dalla quarta assenza nel corso dell’anno. Gli importi trattenuti andranno redistribuiti tramite accordi ex art. 38, non potranno essere semplicemente trattenuti dalle Imprese. Responsabilità dell’autista e del personale di scorta/danni: Viene ribadito che l’autista è responsabile del veicolo, della merce e dei documenti ricevuti in consegna; inoltre egli è tenuto all’effettuazione del carico/scarico e/o a collaborare a tali operazioni previa formazione in tema di sicurezza ex Dlgs 81/08. Inoltre, in tema di danni, viene stabilito un limite massimo di importo trattenibile sulla retribuzione: 75% dell’importo del danno con il massimo di 20.000,00 euro; alla stregua, viene previsto che i danni fino a 3500,00 siano interamente trattenuti (sempre che non sia prevista una franchigia assicurativa) Ritiro patente/carta conducente: Nelle imprese che occupano più di 6 dipendenti l’azienda potrà (la precedente formulazione riportava dovrà) adibire l’autista a qualsiasi altro lavoro.   A breve, su ciascuno degli argomenti, pubblicheremo degli approfondimenti a cura dei nostri esperti.
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