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Bandi e Circolari

Bonus carburante ai dipendenti. Alcuni chiarimenti

Prot. 97/2022

| Pubblicato in Circolari 2022
Bonus carburante ai dipendenti v2. Alcuni chiarimenti

L’art. 2 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 - Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina - di cui FIAP ha dato notizia lo scorso 21 marzo 2022 (vedi news Vertenza Autotrasporto - Il Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale) ha introdotto un Bonus carburante a beneficio dei lavoratori dipendenti. La norma, in particolare, prevede che “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

A proposito di questa misura, la Confcommercio, ha così commentato:

La disposizione “introduce, per l’anno 2022, il c.d. ‘bonus carburante’ in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private. In particolare, viene disposto che, limitatamente al 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR. 

Il valore massimo di 200 euro è da intendersi quale somma ulteriore rispetto a quella prevista in via ordinaria dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR, pari a 258,23 euro, entro la quale i beni e servizi prestati dalle aziende ai lavoratori non concorre alla formazione del reddito.”

In pratica trattasi di un "voucher" che l’impresa può decidere se riconoscere o meno ai suoi dipendenti il cui valore, sotto il profilo fiscale, gode dello stesso trattamento previsto per i fringe benefit aziendali (es i buoni pasto) i quali, secondo il combinato disposto dell’art. 51.3 e 95.1 del TUIR - Testo Unico delle

Imposte sui Redditi:

  • non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro la nuova franchigia complessiva di 458,23 € (ai 258,23 € previsti dall’art.51, comma 3 del TUIR per i fringe benefit, si sommano infatti i 200 € del buono carburante);
  • sono interamente deducibili ai fini Ires, da parte dell’impresa che li riconosce.

 

La FIAP si riserva, comunque, di tornare sull’argomento, soprattutto tenuto conto di eventuali chiarimenti ufficiali prodotti da Autorità Competenti.

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