Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con la circolare n° 6 datata 11 maggio 2021, in applicazione delle ultime disposizioni legislative sulla proroga di validità degli atti amministrativi - art. 3-bis della legge 159/2020 di conversione del decreto legge 125/2020 - ha stabilito che tutte le iscrizioni all’albo nazionale dei gestori ambientali “in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 30 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto”.
Ciò significa che tutte le imprese di trasporto rifiuti, iscritte all’albo con provvedimenti d’iscrizione aventi scadenza tra il 30 gennaio dello scorso anno ed il prossimo 31 luglio 2021, sono prorogate di validità sino al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 luglio prossimo. In definitiva fino al 29 ottobre 2021.
L’Albo specifica, inoltre, che “Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
- rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
- prestare, per i casi previsti (iscrizione nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fidejussione, o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione a quella del 29 luglio 2021;
- comunicare la variazione dell’iscrizione.”
La circolare è allegata.
Si precisa che le imprese iscritte all’albo gestori ambientali possono verificare la scadenza della loro iscrizione all’interno della propria area riservata sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it