
Con circolare dello scorso 4 dicembre, il MIT ha chiarito che “L’emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.159 (pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.20), che ha prorogato, tra l’altro, gli effetti di atti amministrativi in scadenza e scaduti, rende applicabile tale proroga anche alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada.”
In particolare, la proroga è frutto della modifica dell’art. 103 del d.l 18/2020 (decreto “Cura Italia”) operata nella fase di conversione in legge del d.l 125/2020, a seguito della quale (art. 3 bis) “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati…(omissis)… in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la nota MIT, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.