La Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, con la nota n. 7431 datata 14 ottobre 2020, ha emanato la circolare in cui si stabilisce che tutte le autorizzazioni ai trasporti eccezionali in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, continuano a conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, precedentemente indicato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e cioè fino al 29 ottobre 2020.
La precisazione si è resa necessaria in quanto, a seguito dell’emanazione del decreto legge 30 luglio 2020, n.83, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n.124, che ha esteso la vigenza di alcune disposizioni legislative legate allo stato di emergenza indicato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 fino alla data del 15 ottobre 2020, sono sorte questioni interpretative al riguardo l’applicabilità di tale proroga alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali (singole, multiple o periodiche), rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade, ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento. Una situazione della quale la FIAP, in via informale, su segnalazione di alcune Associazioni territoriali e imprese del settore, aveva informato la Direzione Generale emittente, chiedendo un intervento chiarificatore.
La nota, disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è anche allegata.