Letta la sentenza della Corte di Giustizia Europea mi pare di poter condividere l’impostazione di chi la ritiene ormai inutilter data alla luce della sopravvenuta abolizione dell’Osservatorio cui, come noto, era demandato il compito di determinare il costo minimo di esercizio.
Invero, a ben vedere, la Corte di Giustizia più che sindacare la scelta del legislatore nazionale di prevedere, a tutela dell’irrinunciabile presidio della sicurezza stradale, “un costo minimo”, ha censurato la strada di delegare tale potestà (tipicamente pubblicistica), ad un organismo, l’osservatorio, definito quale mera associazione di imprese.
Se così non fosse, dovrebbero ritenersi illegittime tutte quelle disposizioni che, ancorché determinate per finalità legittime , abbiano come effetto quello di determinare delle “tariffe minime” imposte: si pensi alla materia del lavoro e della connessa tematica del salario minimo a garanzia della dignità del lavoro ovvero alle politiche anti dumping, che, in effetti, mirano alla tutela di obiettivi legittimi andando ad impattare sulla variabile del prezzo.
Ciò premesso non può che costituire obiter dictum, non vincolante per il Giudice nazionale, la contraddittoria affermazione della Corte di Strasburgo circa la confliggenza (invero possibile se diretta alla tutela di giusti obiettivi), tra la determinazione orizzontale di tariffe (rectius costi minimi di esercizio) e la tutela della libertà di concorrenza nel mercato comunitario; l’illegittimità, dunque, si ravvisa solo allorquando il costo minimo è determinato da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati con la conseguenza che gli stessi devono ritenersi, a contrario pienamente legittimi, da quando, v’è la relativa determinazione da parte del ministero.
Avv. Maurizio DI NARDO
Avv. Maurizio MILILLI