Il decreto “Agosto” prevede l’opportunità di rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio 2019 da effettuarsi nel bilancio 2020. Possono essere rivalutati i beni materiali, immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate, che costituiscono immobilizzazioni.
A differenza di quanto previsto dalle precedenti edizioni, la nuova rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza il vincolo delle categorie omogenee.
È possibile, alternativamente, effettuare la rivalutazione:
- ai soli fini civilistici, quindi gratuitamente;
- ai fini anche fiscali con effetti in termini di maggiori ammortamenti, maggiore deducibilità delle spese di manutenzione, minori plusvalenze tassabili in caso di futura vendita.
Nel caso di rivalutazione con effetti fiscali, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore “storico” dei beni (al netto del fondo di ammortamento).
I maggiori ammortamenti sugli importi rivalutati saranno deducibili dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (2021), così come la maggior quota di deducibilità delle spese di manutenzione.
Per la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze da realizzo, la rilevanza fiscale della rivalutazione è prevista dal quarto anno successivo (2024).
È possibile, inoltre, affrancare la riserva di rivalutazione con una imposta sostitutiva del 10%: in caso di affrancamento, la distribuzione della riserva non genera alcun onere in capo alla società.
Nella nota in allegato si illustrano, nel dettaglio, le opportunità offerte dall’operazione di rivalutazione.