Le imprese di autotrasporto sia quelle iscritte all’Albo per l’esercizio dell’attività per conto di terzi, sia quelle in possesso di licenza per trasporto di cose proprie, come è noto, possono recuperare ogni tre mesi il maggior esborso per il pagamento delle accise che gravano sul gasolio acquistato in eccedenza rispetto ai 403 euro circa. Si tratta mediamente di circa 21 centesimi a litro che gli interessati recuperano presentando istanza al competente ufficio delle Dogane. A quest’ultimo, ovviamente, compete la vigilanza sul corretto adempimento di tutte le formalità previste dalla norma in questione. Capita, quindi, piuttosto frequentemente che vengano effettuati controlli a campione dai quali emergono irregolarità da parte delle imprese richiedenti il beneficio, con conseguenze, spesso, molto onerose per le stesse. E’ il caso, ad esempio, successo recentemente ad una impresa di autotrasporto romagnola. Una piccola impresa con meno di cinque autoarticolati che però, dopo una visita ispettiva piuttosto accurata, si è vista recapitare un verbale che va ben oltre i 500.000,00 euro tra recupero di somme non dovute e sanzioni. Che cosa sia effettivamente successo per arrivare ad una cifra di tale portata non è facile da individuare. Diciamo che quelle che si possono fare sono solamente ipotesi dal momento che, anche dalla lettura delle oltre 50 pagine di verbale, più di tanto non si riesce a ricostruire. La prima domanda che ci siamo posti ovviamente è stata: perché indagare una micro impresa? Infatti contestualmente alla suddetta ispezione ne sono state avviate altre da parte dello stesso ufficio doganale, ma queste ultime avevano tutte quante la caratteristica di essere rivolte ad imprese di dimensioni medio-grandi e il motivo di tale scelta è quantomeno intuibile. La risposta forse sta nel fatto che, ad un controllo più approfondito, ad esempio, è emerso che i veicoli in questione, pur essendo di fabbricazione piuttosto recente, consumano più di un carro armato Leopard. Nella periodica richiesta di rimborso delle accise come tutti sanno (o dovrebbero sapere) vanno indicati sia i chilometri percorsi nel mese, sia l’importo del gasolio acquistato per ciascun veicolo. Attraverso una elementare operazione di divisione dei Km percorsi nel trimestre per i litri dichiarati si ricava la percorrenza media del veicolo con un litro di carburante e se questa è sfacciatamente bassa, le probabilità di essere ispezionati evidentemente crescono in maniera esponenziale. Questa, con ogni probabilità, è la risposta alla domanda del perché si è voluto indagare su una piccola impresa. La seconda domanda che ci siamo posti riguarda invece la contestazione di merito che è stata fatta. In concreto l’ufficio delle Dogane ha rilevato che su una parte piuttosto consistente di fatture di acquisto del gasolio da parte dell’impresa, non era stata indicata la targa del mezzo rifornito per cui le stesse sono state stralciate. Una contestazione, questa, che può apparire formale ma che tale non è. La contestazione della mancata indicazione delle targhe sulle fatture di acquisto del gasolio, che lo ricordiamo è l’elemento cardine su cui poggia il verbale di contestazione, è con ogni probabilità l’unico elemento certo a cui l’Agenzia delle Dogane può appigliarsi poiché diversamente avrebbe dovuto contestare l’emissione di fatture false che, nel caso di acquisti di gasolio, non è facilmente dimostrabile. La terza domanda che ci siamo fatti, infine, è la seguente: perché utilizzare fatture senza la targa del veicolo rifornito? La risposta anche in questo caso appare elementare: mettere la targa sulla fattura significa indicare che ad una certa data e in un certo orario il veicolo si trovava proprio in quel luogo e non altrove. Questa la cronaca dei fatti, almeno per quello che ne sappiamo. Una riflessione però va fatta anche in relazione al comportamento tenuto dalla Agenzia delle Dogane. La normativa, come noto, dà facoltà ai verificatori di andare indietro fino a cinque periodi d’imposta precedenti le verifiche, ma per evitare questi “bagni di sangue” sarebbe d’obbligo, a nostro modesto parere, effettuare le verifiche almeno annualmente proprio per dare al contribuente la possibilità di regolarizzarsi. A questo proposito c’è anche nella letteratura economico/fiscale chi sostiene che ci siano, in questi comportamenti degli uffici tributari, profili di violazione del principio di “collaborazione” previsti dallo statuto del contribuente. Il rischio concreto è che il contribuente scorretto o semplicemente disattento a fronte di una sanzione severa ma economicamente sostenibile forse è indotto a pagare, se invece la stessa diventa insostenibile, anche l’ufficio delle Dogane dovrà prendere atto di aver fatto solo una bella esercitazione da manuale senza riscontri concreti. Cosa aggiungere a tutto ciò? A buon intenditor poche parole.