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Recupero accise gasolio e HVO – IV trimestre 2025

Nota e chiarimenti ADM e tutela per le imprese di trasporto

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con Nota n. 846601 del 18 dicembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti operativi in merito alla presentazione delle dichiarazioni per il rimborso delle accise sul gasolio commerciale e sui gasoli paraffinici (HVO) utilizzati nel settore del trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, con riferimento ai consumi del quarto trimestre 2025.
La dichiarazione potrà essere presentata dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026, utilizzando il software aggiornato reso disponibile dall’ADM. Restano invariati i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995 (TUA), così come il perimetro dei veicoli ammessi (massa ≥ 7,5 t e classe ambientale Euro V o superiore).

Il quadro normativo di riferimento
A decorrere dal 15 maggio 2025, in attuazione del D.Lgs. n. 43/2025, l’aliquota ordinaria di accisa sul gasolio per autotrazione è stata innalzata da 617,40 a 632,40 euro per mille litri. Contestualmente, per favorire l’utilizzo di carburanti a minore impatto ambientale, è stata prevista un’aliquota ridotta (617,40 €/1000 litri) per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che rispettino specifici criteri di sostenibilità e tracciabilità delle materie prime, in conformità alla direttiva (UE) 2018/2001 (RED II).
Per il gasolio commerciale utilizzato dagli autotrasportatori, resta ferma l’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri, con conseguente riconoscimento di un credito d’imposta differenziato in funzione del prodotto effettivamente utilizzato.

Il nodo critico: l’identificazione dell’HVO
Un passaggio di particolare rilievo della Nota ADM riguarda una criticità più volte segnalata dalle associazioni di categoria: l’impossibilità, per gli esercenti attività di trasporto, di identificare correttamente la tipologia di HVO utilizzata, a causa della carenza di informazioni nella documentazione commerciale e fiscale fornita dai distributori di carburante (fatture elettroniche, e-DAS, documentazione di accompagnamento).
In molti casi, infatti, le imprese di trasporto non dispongono di elementi oggettivi per stabilire se il gasolio paraffinico rifornito soddisfi o meno le condizioni di sostenibilità previste dalla normativa, con il rischio concreto di rendere dichiarazioni non veritiere in sede di richiesta di rimborso, pur in assenza di dolo.

La soluzione ADM: tutela fiscale per gli esercenti
Proprio per evitare tale rischio, l’ADM ha chiarito che laddove non sia possibile accertare le caratteristiche del prodotto per mancanza di informazioni fornite dal fornitore, si applica, per motivi di tutela fiscale, l’aliquota di accisa pari a 617,40 euro per mille litri. In questi casi, i quantitativi di HVO dovranno essere indicati nel Quadro A-3 della dichiarazione.
Ne consegue che:
- il rimborso riconoscibile sarà pari a 214,18 €/1000 litri per l’HVO conforme ai criteri ambientali o per quello di cui non si disponga di informazioni sufficienti;
- resta invece pari a 229,18 €/1000 litri il rimborso relativo al gasolio (o HVO non conforme) gravato dall’aliquota ordinaria di 632,40 €/1000 litri.

Indicazioni operative
Si ricorda che:
- la documentazione giustificativa resta costituita dalle fatture elettroniche, con obbligo di indicazione della targa del veicolo rifornito;
- il rimborso può essere fruito in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6740) o richiesto in denaro;
- il limite massimo rimborsabile resta fissato in 1 litro per chilometro percorso;
- le dichiarazioni hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con responsabilità anche di natura penale in caso di falsità.

FIAP invita le imprese associate, oltre che alla lettura puntuale della nota emanata dall'ADM, a prestare la massima attenzione alla corretta compilazione dei Quadri A-1, A-2 e A-3, valorizzando le indicazioni fornite dall’ADM, che rappresentano un importante elemento di certezza operativa e tutela per il settore, in una fase di transizione caratterizzata da crescente complessità fiscale e tecnica dei carburanti.

La nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 846601 del 18 dicembre 2025 è allegata

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