Quietanze di pagamento delle sanzioni legate al codice della strada. Esenzione dall’imposta di bollo. Circ. 122/2016
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Circolari 2016
Con la risoluzione n. 25/E del 18 Aprile u.s, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le quietanze di pagamento delle sanzioni legate ad infrazioni del codice della strada, emesse dagli organi di polizia stradale, sono esenti dall’imposta di bollo.
Per maggiori chiarimenti si rinvia alla lettura della Circolare e del testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, disponibili in allegato.