Lo scorso 13 settembre è entrato in vigore il Decreto legge 12 settembre 2023 n. 121 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dello stesso giorno) contenente “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale”.
Il provvedimento, adottato per assicurare l’attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, prevede l’obbligo per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna di aggiornare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario le relative disposizioni attuative.
In attesa di tale aggiornamento, ma comunque non prima del 1° ottobre 2024, le Regioni elencate possono adottare provvedimenti di limitazione alla circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche per le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di classe ecologica «Euro 5». Tale limitazione può avvenire in via prioritaria nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti in cui ci sia un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali viene superato uno o più dei valori limite del particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.
A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» è obbligatoriamente inserita nei piani della qualità dell’aria delle Regioni, che sono tenute ad adottare i relativi provvedimenti attuativi.
Si raccomanda in ogni caso la lettura puntuale del provvedimento, disponibile al seguente link:
Decreto legge 12 settembre 2023 n. 121