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Proroghe in materia di validità documenti, istanze ed altre disposizioni amministrative – DL 30 aprile 2021 – n° 56

Tra le disposizioni in vigore quelle riguardanti i documenti di riconoscimento, di identità, i permessi di soggiorno, gli esami per patente di guida e gli Ispettori esterni per le revisioni

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Lo scorso 30 aprile 2021 è entrato in vigore il Decreto-legge del 30 aprile 2021 n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021 n. 103).

Di seguito riportiamo alcune disposizioni di interesse.

Proroga dei termini di validità dei documenti di riconoscimento e di identità nonchè di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio (art. 2)

È stata prorogata al 30 settembre 2021 la validità ad ogni effetto dei seguenti documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020, rilasciati da amministrazioni pubbliche:

  • Documento di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana, o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
  • Documento di identità: la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano, o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
  • Documenti d’identità elettronici: i documenti analoghi alla carta d'identità elettronica rilasciati dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

 

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Prorogati al 31 luglio 2021 - dal 30 aprile - i permessi di soggiorno ed alcuni titoli, tra cui i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale.

Proroga di termini in materia di patenti di guida e di utilizzo degli ispettori esterni nella revisione periodica dei veicoli (art . 5)

In considerazione del perdurare della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, il decreto approvato dispone che per le domande utili al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova teorica è espletata entro il 31 dicembre 2021; per le domande presentate tra il 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la prova è svolta entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Infine, è stato differito al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale le revisioni dei veicoli effettuate tramite le Motorizzazioni, possono essere svolte anche dagli Ispettori esterni autorizzati (DM 19 maggio 2017).

Il testo del decreto è allegato.

download icon Decreto Legge 30 aprile 2021 n 56 GU 103 del 30 aprile 2021
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