Il Garante per la privacy, con Provvedimento n. 146 del 5 giugno u.s (pubblicato sulla sua newsletter del 22 Luglio), ha dettato delle prescrizioni in materia di trattamento dei cd. “dati sensibili” per alcune fattispecie sottoposte ad “autorizzazione generale”, alla luce del nuovo Regolamento europeo sulla privacy in vigore dal 25 Maggio 2018 (sulle autorizzazioni generali al trattamento dati, si veda anche la circolare prot. 011 dell’ 8 Gennaio 2019).
Il trattamento oggetto delle prescrizioni è quello dei dati che rivelano l'origine razziale od etnica dell’individuo, le sue convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici e quelli relativi alla salute, alla vita e all’orientamento sessuale.
In tal senso, di particolare interesse appaiono le regole sul trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro connesse all’Autorizzazione generale 1/2016.
Le prescrizioni di ultima emanazione, il cui testo integrale è allegato, prevedono che i trattamenti dei dati personali nel contesto lavorativo, alla luce del quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/679, sono considerati se effettuati da datori di lavoro sia pubblici che privati (cfr. art. 88 e 9, par. 2, lett. b), Regolamento UE 2016/679); ciò, diversamente dall’impianto del Codice anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 101/2018.
Note specifiche sull’argomento sono disponibili sul sito dell’Autorità Garante per la Privacy
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510