Informiamo che sul sito internet della Direzione Generale Territoriale del Nord Est del MIT, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 735 del 15 maggio 2023 recante disposizioni sulla digitalizzazione dei permessi di transito da/verso il Porto di Trieste, entrate in vigore il 15 Giugno scorso.
A partire dal 15 giugno, gli autotrasportatori di nazionalità extra UE impiegati nell’autotrasporto di merci, provenienti dal Porto di Trieste e diretti ai valichi di frontiera del Brennero, di Tarvisio, di Gorizia e di Fernetti – cd. valichi di frontiera autorizzati – e viceversa, sono tenuti a richiedere i permessi in esame, attenendosi alle nuove disposizioni.
Il nuovo Regolamento definisce le modalità di rilascio dei permessi di transito di cui al D.M. 17.01.1981 e ss. mm. ii. (inerente alla liberalizzazione dell’autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il Porto di Trieste) e al Decreto Interministeriale del 13.07.2017 sull’organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
I permessi di transito di cui al D.M del 17.1.1981 vengono rilasciati dalla DGT NE per il tramite dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale (AdSP MAO). Tali permessi possono essere di 2 tipi (art. 4 del Regolamento):
- permessi di sbarco (modello A allegato al Regolamento) per i veicoli o complessi veicolari sbarcati nel Porto di Trieste e diretti ad uno dei valichi di frontiera autorizzati. Il permesso può essere poi utilizzato per completare il viaggio con il transito di rientro dallo stesso valico di confine al Porto di Trieste per essere poi imbarcato;
- permessi di imbarco (modello B) per i veicoli o complessi veicolari provenienti da uno dei valichi di frontiera autorizzati e diretti all’imbarco nel Porto di Trieste.
Questi permessi autorizzano il transito sul suolo italiano per il tempo strettamente necessario a coprire il percorso di andata “porto di Trieste – valico di confine” e di ritorno “valico di confine – porto di Trieste” e, comunque, mai superiore alle 24 ore sia per la tratta di andata che per la tratta di ritorno.
Il percorso autorizzato dovrà essere sempre quello pù breve via autostrada; il transito sulla rete urbana ed extraurbana è consentito solo nei tratti compresi tra l’uscita del Porto di Trieste e il primo imbocco del raccordo autostradale disponibile sempre lungo il percorso più breve.
Con riferimento alla richiesta dei permessi (art.5 del Regolamento), l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha realizzato, all’interno della piattaforma Sinfomar, due specifici moduli dedicati alla gestione delle richieste dei permessi di transito, del loro rilascio e della loro vidimazione presso i varchi portuali.
Il permesso di sbarco viene ritirato al varco di uscita dal Porto di Trieste, previa consegna del documento pre-autorizzatorio, e contiene un codice QR code per la verifica antifalsificazione. Se utilizzato anche per il rientro al Porto di Trieste, l’autista dovrà compilare il riquadro relativo al viaggio di ritorno prima dell’ingresso in Italia attraverso un valico di frontiera autorizzato e, una volta fatto ingresso nel Porto, riconsegnare il permesso al personale autorizzato; questi passaggi sono previsti anche per il permesso di imbarco
Le autorizzazioni di transito di cui al Decreto Interministeriale 13.07.2017, possono essere rilasciate dall’AdSP MAO per i trasferimenti, a soli fini logistici, dei veicoli o complessi veicolari tra i diversi punti franchi del Porto di Trieste, utilizzando esclusivamente i modelli previsti dalla predetta Autorità e secondo le procedure da questa definite.
Il regolamento all’art. 8 disciplina gli obblighi dei trasportatori, tra i quali:
- verificare la correttezza dei dati inseriti nel permesso di transito liberalizzato, e di conservarlo a bordo del veicolo fino all’uscita dal territorio nazionale ovvero all’ingresso in uno dei punti franchi del Porto di Trieste;
- effettuare sempre il percorso indicato sul permesso, tenuto conto che non sono ammesse deviazioni.
L’art. 9, infine, disciplina il regime sanzionatorio in caso di irregolarità commesse dal trasportatore extra U.E nell’esecuzione dei trasporti internazionali in regime di transito liberalizzato. In particolare, il Regolamento stabilisce che, fatto salvo l’esercizio dell’azione penale in caso di accertamento di reati, possono essere adottate le sanzioni amministrative della diffida e della sospensione dalla possibilità di accedere nel territorio nazionale in regime di transito liberalizzato.
Il Regolamento stabilisce inoltre che laddove ne ricorrano i presupposti, si applicano anche le sanzioni in materia di trasporto abusivo di cui agli artt 44 e 46 della legge 298/1974.
Per ogni opportuno approfondimento si raccomanda l’attenta lettura del testo del Decreto Direttoriale n. 735 del 15 maggio 2023, disponibile in allegato