Sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto legge n.9 del 2 marzo 2020, contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il provvedimento in oggetto è composto da quattro Capi, così divisi:
- Capo I- Sospensione e proroga di termini (artt. 1- 12)
- Capo II- Misure in materia di lavoro privato e pubblico (artt. 13-24)
- Capo III- Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute (artt. 25-34)
- Capo IV- Disposizioni finali e finanziarie (artt. 35-37)
Le disposizioni che sono contenute nel nuovo provvedimento del Governo, sono volte ad assicurare un primo supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e agli episodi di diffusione del virus verificatisi in Italia.
Nel rimandare alla lettura del decreto, riepiloghiamo di seguito alcune delle misure principali.
Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”
Con il Capo I del decreto, per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), vengono sospesi:
- i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti viene prorogata al 31 maggio 2020 (art.2);
- il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica,fino al 30 aprile, con possibile rateizzazione del dovuto una volta cessato il periodo di sospensione. A tal fine, è previsto un provvedimento dell’Autorità di regolazione per l’energia (art.4);
- i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e dei premi INAIL. La misura non comporta il diritto al rimborso di quanto, eventualmente, già versato. Gli adempimenti e i pagamenti riferiti al periodo di sospensione dovranno essere poi effettuati a partire dal 1° maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi e con possibilità di rateizzare il dovuto, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo (art.5) il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020, concessi da Invitalia alle imprese (art.6);
- il pagamento dei diritti camerali, che andrà effettuato in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione (art.7, comma 1, lett a,b); nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione vita e danni, residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni elencati, la sospensione temporanea dei termini per i versamenti dei premi in scadenza nel periodo tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. I versamenti riprenderanno: in un’unica soluzione, entro il mese successivo al periodo di sospensione; ovvero mediante rateizzazione, entro l’anno in corso, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate (art.7, commi 3 – 6);
- i termini procedimentali e processuali. In particolare, per i procedimenti civili pendenti presso i Tribunali cui appartengono i comuni della zona rossa, le udienze sono state sospese fino al 31 marzo 2020 (art.10, comma 1);
- per coloro che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni della zona rossa, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020, con ripresa del decorso dalla fine del periodo di sospensione (art. 10, comma 4).
- il differimento al 15 febbraio 2021, su tutto il territorio nazionale, dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità tenuto conto dell’emergenza dettata dalla progressiva diffusione del Coronavirus.
Sempre nel Capo I, l’art. 1 stabilisce la proroga, in tutta Italia, dei termini per gli adempimenti fiscali legati alla dichiarazione 730 del periodo d’imposta 2019, con la scadenza ultima per l’invio all’Agenzia delle Entrate che viene spostata al 30 Settembre 2020. Riguardo alle operazioni di conguaglio in busta paga, il sostituto d’imposta non dovrà più provvedere a scadenze fisse (con riferimento alle retribuzioni di luglio), ma con la prima retribuzione utile e, comunque, con la retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il medesimo sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Rinviato anche al 31 Marzo (dal 7 Marzo) il termine ultimo per l’inoltro delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate che, quindi, viene a coincidere con quello previsto per la consegna della CU al lavoratore.
Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”
Con il Capo II del provvedimento, si interviene con le seguenti misure:
- cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati nella zona rossa e per i lavoratori ivi domiciliati e già tutelati da forma di sostegno al reddito. In particolare, sono previste procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario, senza necessità di procedere alla consultazione sindacale e di osservare i termini del procedimento previsti dal d.lgs. n. 148 del 2015. La medesima istanza di CIGO o assegno ordinario può essere presentata anche da aziende che hanno unità produttive al di fuori dei comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa (art.13);
- possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria, e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria (art.14);
- cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi(art.15);
- indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività (art.16);
- al di fuori dei comuni della cd. “zona rossa”, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che hanno sede legale o unità produttiva, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni - limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni - , la possibilità di richiedere la Cassa Integrazione in deroga per le fattispecie non coperte dalle normali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (CIGS o FIS). La durata massima della concessione, che deve avvenire con decreto delle regioni interessate, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio e previo accordo con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione), è di un mese. Per queste prestazioni, è previsto il pagamento diretto dell’INPS (art.17)
Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria
Il Capo III contiene ulteriori misure per il sostegno ai cittadini e alle imprese, tra le quali quelle in materia di:
- incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta, e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, l’intervento potrà essere esteso per periodi determinati alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa”, che abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita (art.25);
- estensione dell’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito dall’art. 2, comma 475 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate - per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi – viene estesa anche ai casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (art.26);
- incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici (art.27);