La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha riscritto la lettera a-quinquies dell’art. 17, c.6, DPR 633/1972, introducendo il reverse charge obbligatorio per determinate prestazioni di servizi rese verso imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. L’efficacia dipende però da un’autorizzazione del Consiglio UE (art. 395 Dir. 2006/112/CE): fino a quel via libera, il nuovo reverse charge non è in vigore. Nel frattempo, opera un regime transitorio facoltativo, attivabile su accordo tra le parti, con cui il committente versa l’IVA in nome e per conto del prestatore.
La ratio è spezzare il circuito in cui il fornitore incassa l’IVA e poi non la versa o la versa in ritardo, spostando l’onere di versamento sul committente.
Pubblichiamo una circolare esplicativa, completa di risposte alle domande frequenti (FAQ).
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