Con sentenza n.12237 del 18 maggio scorso, la V sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che l’esistenza in Italia di una sede direzionale di un raggruppamento estero, di per sé non costituisce circostanza idonea ad integrare il presupposto della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indispensabile affinché l’attività svolta a beneficio del suddetto raggruppamento sia imponibile nel nostro Paese ai fini IVA. Nelle motivazioni della Sentenza, la Cassazione ha richiamato la definizione di stabile organizzazione desunta dall’art.5 del Modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione, con l’integrazione dei requisiti previsti dall’art. 9 della Sesta direttiva Cee n.77/388 per l’individuazione di un centro di attività stabile. Per maggiori informazioni consultare la Circolare e la sentenza della Corte di Cassazione, disponibili in allegato per gli utenti registrati.
Nozione di stabile organizzazione in Italia di impresa estera, ai fini IVA. Sentenza della Corte di Cassazione. Circ. 133/2018
| Pubblicato in
Circolari 2018