Facendo seguito all’articolo CCNL Trasporti, Spedizione Merci e Logistica: ecco le principali novità del 7 Dicembre u.s., pubblichiamo il secondo degli approfondimenti sul nuovo CCNL a cura di Mirco Minardi, relativo alla Classificazione del Personale Viaggiante e all'Orario di lavoro del personale viaggiante.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE VIAGGIANTE
La classificazione del personale viaggiante viene completamente rivista; infatti il nuovo ccnl prevede una classificazione divisa in tre qualifiche per complessivi otto parametri. Lo scopo di questa (apparente) complicazione è di scindere il vincolo che vedeva l’inquadramento del personale viaggiante unicamente riferito al mezzo guidato indipendentemente dall’attività esercitata con il suddetto mezzo e che vedeva altresì attribuire la discontinuità (47 ore) unicamente al livello 3S (e livello 3S junior; livello introdotto nell’accordo di rinnovo del 01/08/13 e abrogato nell’accordo di rinnovo del 03/12/17).
Nei confronti dei conducenti riferibili alle lettere A, B, C, E, F, infatti, l’orario di lavoro ordinario settimanale è quello di cui all’art. 11 Bis per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue pari a 47 ore, mentre per quelli inquadrati alle lettere D, G ed H è di 39 ore settimanali.
Nei confronti dei lavoratori di cui alle precedenti lettere G ed H trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 quinquies, che prevedono l’estensione dell’orario ordinario a 44 ore settimanali, esclusivamente con accordi di secondo livello aziendali/territoriali sottoscritti con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL e territorialmente competenti e le RSA/RSU ove costituite.
L’applicazione del regime orario di 47 ore di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante (A, B, C, E, F) impiegato in mansioni discontinue di cui all’art. 11/Bis, ovvero la sua estensione da 39 a 47 ore per i lavoratori inquadrati alla lettera D, è però oggetta alla verifica* della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11 Bis comma 1 con una delle seguenti modalità tra loro alternative:
La verifica si intende esperita da parte dell’azienda inviando, una sola volta, alle OO.SS. competenti territori al mente stipulanti il presente CCNL, anche per il tramite dell’Associazione Datoriale cui l'impresa aderisce, un’apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11 Bis comma 1. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero dei dipendenti autisti, distinto per qualifica/parametro retributivo. In caso di richiesta di incontro da parte delle OO.SS. lo stesso deve tenersi e concludersi positivamente, in ogni caso, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data della comunicazione;
La verifica potrà altresì essere effettuata inviando, una sola volta, per il tramite dell’Associazione Datoriale cui l’impresa aderisce o conferisce mandato, un’apposita comunicazione ad Ebilog o agli enti bilaterali di settore già costituti tra le OO.SS. e le associazioni datoriali i quali ne daranno a loro volta comunicazione alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL;
Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica sono le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali dell’artigianato, la verifica potrà essere effettuata con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.
La discontinuità si intenderà tacitamente verificala una volta esperita con una delle modalità di cui sopra e avrà validità di 4 anni.
Eventuali controversie saranno affrontate ai sensi dell’art. 39 comma 2; restano salvi gli accordi in essere
Per il personale viaggiante rientrante nella qualifica 1, gli eventuali accordi aziendali/territoriali avranno durata massima di 3 anni.
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE VIAGGIANTE.
La durata dell’orario di lavoro ordinario è fissata in 39 ore settimanali (estendibile a 47 o 44 nei casi e come descritto in precedenza), distribuito fino ad un massimo di 6 giorni e conguagliabile nell’arco di 4 settimane.
La distribuzione dell’orario va comunicata formalmente dall’azienda ai dipendenti all’atto dell’assunzione per i nuovi assunti, inoltre, l’azienda deve comunicare ai dipendenti già in servizio la diversa distribuzione settimanale dell’orario di lavoro ed alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il CCNL e competenti territorialmente.
L’impresa non ha quindi la facoltà di modificare a piacimento o al bisogno la distribuzione su 5 piuttosto che su 6 giorni; la distribuzione dell’orario deve essere “battezzata” all’assunzione.
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida (art. 7 del regolamento CE n. 561/2006), i riposi intermedi (art. 5 del D.Lgs n. 234/2007), i periodi di riposo e quelli di attesa per i divieti di circolazione. In tali ipotesi al lavoratore mobile spetta la sola indennità di trasferta, con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso al residenza del lavoratore.
Viene disposta l’abrogazione della norma per cui l’orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (livelli 3°S, 3°SJ e 3°) sia distribuibile fino alle ore 13.00 del sabato senza la maggiorazione del 50% e con maggiorazione al 50% delle ore ordinariamente distribuite oltre le 13.00; la nuova previsione contrattuale infatti prevede che la sesta giornata possa rientrare per intero nell’orario ordinario di lavoro senza maggiorazioni e quindi senza costi aggiuntivi per le Aziende.
Il riposo settimanale cadrà di norma la domenica; per il personale viaggiante che guida veicoli autorizzati a circolare la domenica e/o i giorni festivi come previsto dalla vigente legislazione (ad esempio ortofrutta, cerne e pesce freschi, fiori recisi, derrate alimentari deperibili in regime ATP, ecc) rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, il riposo settimanale verrà fruito a norma dell’art. 8 del predetto Regolamento (il quale prevede che Il periodo di riposo settimanale cominci al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale).
L’azienda, nell’ambito della propria organizzazione, farà fruire i riposi settimanali di cui sopra, al di fuori della sede di lavoro o del domicilio/residenza del lavoratore, di norma in maniera non consecutiva. Nella fruizione del riposi vanno garantite le condizioni di permanenza con requisiti igienico sanitari adeguati
Per il personale viaggiante la prestazione effettuata di sabato e di domenica, oltre l’orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30% (in precedenza rispettivamente 50% e 65%) mentre il lavoro effettuato di domenica e/o festivo (all’interno dell’orario ordinario) è maggiorato del 50%.
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Il primo degli approfondimenti, a cura di Mirco Minardi, relativo a Minimi e Una Tantum è disponibile qui.
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