Entro il 30 Aprile p.v, le imprese del settore trasporti che nel corso 2019 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), devono procedere alla nomina dell’Energy manager ai sensi dell’art. 19 della Legge 10/1991.
Ricadono quindi nell’obbligo, le imprese del comparto autotrasporto che hanno registrato consumi superiori ad 1 milione di litri di carburante.
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